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Richiesta di licenza categoria B - Pesca nelle
acque interne
CHI:
Cittadini italiani maggiorenni, se il richiedente è minorenne occorre produrre
un atto di assenso da parte dei genitori
DOVE:
Ufficio Caccia e Pesca della Direzione Agraria- Via Don Bosco 4/F, Napoli -Tel.0817949546
-0817949547.
COME:
Occorre produrre una domanda su carta da bollo intestata al Presidente
dell'Amministrazione Provinciale di Napoli da presentare al protocollo generale
in piazza Matteotti n.1, 80133 Napoli.
La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:
- Due foto del richiedente di cui una autenticata.
- Versamento di €22.72 intestato alla Regione Campania servizio tesoreria c/c
21965181.
Versamento di € 1.03 intestato all'Amministrazione Provinciale di Napoli
servizio tesoreria c/c 12858809
QUANDO:
L'Ufficio é aperto al pubblico il martedì e il giovedì dalle ore 9.00 alle ore
13.00 e dalle 14.30 alle 16.30. La domanda può essere presentata in qualsiasi
periodo dell'anno
COSTI:
Domanda in carta da bollo (€ 14,62);
Versamento di €22.72;
Versamento di € 1.03;
Occorre, inoltre, consegnare una marca da bollo di € € 14,62 all'atto del
rilascio della licenza.
AREA TEMATICA:
Pesca
NORMATIVA:
Regio Decreto n. 1604 del 3l ottobre 1931
NOTE:
La licenza ha una validità di sei anni su tutto il territorio nazionale ed è
valida solo per le acque interne.
DIRITTI DELLA LICENZA Autorizza i pescatori dilettanti all'esercizio della pesca
nelle acque interne con l' uso dei seguenti attrezzi: canne con o senza
mulinello armate con uno o più ami, lenza a mano, bilancella di lato non
superiore a metri 1,50 montata su palo di manovra, mazzacchera.Autorizza,
inoltre, l'esercizio della pesca ricreativa con bilancione e bilancia delle
misure e con le modalità indicate dalla Regione, nonché la pesca subacquea da
praticarsi in apnea, esclusivamente nelle località consentite, da parte di
pescatori che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.
Le licenze di pesca dei tipi A e B hanno la durata di sei anni a partire dal
giorno del rilascio.Non sono tenuti all'obbligo della licenza, oltre alle
persone esentate ai sensi delle vigenti leggi dello Stato:
a) il personale della Regione e degli enti locali delegato in materia di pesca o
da tali enti incaricato, allorché agisce nell' esercizio di funzioni pubbliche
espressamente autorizzate;
b) gli addetti a qualsiasi impianto di piscicoltura durante l'esercizio della
loro attività e nell'ambito degli impianti stessi;
c) il personale degli enti pubblici che, a norma delle vigenti leggi, viene
autorizzato a catturare esemplari di pesca per scopi scientifici anche in deroga
ai divieti vigenti;
d) i minori di anni 13 che esercitino la pesca con l'uso della sola canna con o
senza mulinello armato con uno o più ami. (art.2 L.R. n.23/78).
In caso di deterioramento della licenza il titolare, per ottenere il duplicato,
dovrà rivolgersi all' ente locale autorizzato al rilascio.
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