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Licenza pesca Categoria B
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Richiesta di licenza categoria B - Pesca nelle acque interne

CHI:

Cittadini italiani maggiorenni, se il richiedente è minorenne occorre produrre un atto di assenso da parte dei genitori

DOVE:

Ufficio Caccia e Pesca della Direzione Agraria- Via Don Bosco 4/F, Napoli -Tel.0817949546 -0817949547.

COME:

Occorre produrre una domanda su carta da bollo intestata al Presidente dell'Amministrazione Provinciale di Napoli da presentare al protocollo generale in piazza Matteotti n.1, 80133 Napoli.
La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:
- Due foto del richiedente di cui una autenticata.
- Versamento di €22.72 intestato alla Regione Campania servizio tesoreria c/c 21965181.
Versamento di € 1.03 intestato all'Amministrazione Provinciale di Napoli servizio tesoreria c/c 12858809

QUANDO:

L'Ufficio é aperto al pubblico il martedì e il giovedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle 14.30 alle 16.30. La domanda può essere presentata in qualsiasi periodo dell'anno

COSTI:

Domanda in carta da bollo (€ 14,62);
Versamento di €22.72;
Versamento di € 1.03;
Occorre, inoltre, consegnare una marca da bollo di € € 14,62 all'atto del rilascio della licenza.

AREA TEMATICA:

Pesca

NORMATIVA:

Regio Decreto n. 1604 del 3l ottobre 1931

NOTE:

La licenza ha una validità di sei anni su tutto il territorio nazionale ed è valida solo per le acque interne.

DIRITTI DELLA LICENZA Autorizza i pescatori dilettanti all'esercizio della pesca nelle acque interne con l' uso dei seguenti attrezzi: canne con o senza mulinello armate con uno o più ami, lenza a mano, bilancella di lato non superiore a metri 1,50 montata su palo di manovra, mazzacchera.Autorizza, inoltre, l'esercizio della pesca ricreativa con bilancione e bilancia delle misure e con le modalità indicate dalla Regione, nonché la pesca subacquea da praticarsi in apnea, esclusivamente nelle località consentite, da parte di pescatori che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.
Le licenze di pesca dei tipi A e B hanno la durata di sei anni a partire dal giorno del rilascio.Non sono tenuti all'obbligo della licenza, oltre alle persone esentate ai sensi delle vigenti leggi dello Stato:

a) il personale della Regione e degli enti locali delegato in materia di pesca o da tali enti incaricato, allorché agisce nell' esercizio di funzioni pubbliche espressamente autorizzate;

b) gli addetti a qualsiasi impianto di piscicoltura durante l'esercizio della loro attività e nell'ambito degli impianti stessi;

c) il personale degli enti pubblici che, a norma delle vigenti leggi, viene autorizzato a catturare esemplari di pesca per scopi scientifici anche in deroga ai divieti vigenti;

d) i minori di anni 13 che esercitino la pesca con l'uso della sola canna con o senza mulinello armato con uno o più ami. (art.2 L.R. n.23/78).

In caso di deterioramento della licenza il titolare, per ottenere il duplicato, dovrà rivolgersi all' ente locale autorizzato al rilascio.

 

 

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