| DIRITTI DELLA LICENZA | Autorizza i pescatori dilettanti all'esercizio della pesca nelle acque interne con l' uso dei seguenti attrezzi: canne con o senza mulinello armate con uno o più ami, lenza a mano, bilancella di lato non superiore a metri 1,50 montata su palo di manovra, mazzacchera.Autorizza, inoltre, l'esercizio della pesca ricreativa con bilancione e bilancia delle misure e con le modalità indicate dalla Regione, nonché la pesca subacquea da praticarsi in apnea, esclusivamente nelle località consentite, da parte di pescatori che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età. Le licenze di pesca dei tipi A e B hanno la durata di sei anni a partire dal giorno del rilascio.Non sono tenuti all'obbligo della licenza, oltre alle persone esentate ai sensi delle vigenti leggi dello Stato: a) il personale della Regione e degli enti locali delegato in materia di pesca o da tali enti incaricato, allorché agisce nell' esercizio di funzioni pubbliche espressamente autorizzate; b) gli addetti a qualsiasi impianto di piscicoltura durante l'esercizio della loro attività e nell'ambito degli impianti stessi; c) il personale degli enti pubblici che, a norma delle vigenti leggi, viene autorizzato a catturare esemplari di pesca per scopi scientifici anche in deroga ai divieti vigenti; d) i minori di anni 13 che esercitino la pesca con l'uso della sola canna con o senza mulinello armato con uno o più ami. (art.2 L.R. n.23/78). In caso di deterioramento della licenza il titolare, per ottenere il duplicato, dovrà rivolgersi all' ente locale autorizzato al rilascio. |